Art. 51.
(Derogabilità dei valori limite di emissione).

      1. L'autorità competente può autorizzare deroghe ai valori limite di emissione di cui all'articolo 49, comma 2, a condizione che:

          a) siano rispettate le norme di qualità ambientale;

          b) possa verificarsi un aumento in misura trascurabile dell'inquinamento;

          c) non sia accertato un contributo all'inquinamento transfrontaliero.