1. L'autorità competente può autorizzare deroghe ai valori limite di emissione di cui all'articolo 49, comma 2, a condizione che:
a) siano rispettate le norme di qualità ambientale;
b) possa verificarsi un aumento in misura trascurabile dell'inquinamento;
c) non sia accertato un contributo all'inquinamento transfrontaliero.